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mercoledì 31 dicembre 2014

I VAJONT : video 2 Eureco








I VAJONT

Quello che è successo a Vajont è stata come la prima grande messa in scena di caste complici e mafiose per perseguire i loro interessi a scapito della comunità. Uno scenario che si ripete dopo ogni tragedia, con gli stessi vincitori, sempre arroganti, e gli stessi vinti, sempre soli a lottare per la giustizia che dovrebbe essere patrimonio comune. Non c'è un solo Vajont, ma tanti Vajont che urlano di essere ascoltati: c'è la difesa del profitto e dei posti di lavoro sopra tutto, persino la vita stessa dei lavoratori e di chi abita il territorio; ci sono le grandi opere da mandare avanti,ci sono i depistaggi con la complicità della stampa; ci sono le perizie mediche e degli esperti che valgono soltanto quando sono favorevoli alle imprese,ci sono gli sperperi per la ricostruzione, ci sono le vittime e i testimoni perseguitati e ci sono le sentenze dei tribunali che non arrivano mai a colpire gli alti vertici.Tutto questo verrà raccontato nel documentario I VAJONT.

Nel film saranno raccontate anche due storie che riguardano  Paderno Dugnano:  la tragedia Eureco, fabbrica di smaltimento rifiuti dove in un terribile incendio hanno perso la vita 4 lavoratori e altri 4  sono rimasti feriti, l'altra è la storia della Rho-Monza , l'ennesimo esempio di arroganza di un certo potere politico/economico che ,prepotentemente,  devasta un territorio per costruire una strada con 14 corsie a cielo aperto , nonostante ci sia un progetto alternativo che prevede l'interramento, proposto da un tenace e combattivo comitato di cittadini padernesi che da anni lotta affinchè  venga rispettato il proprio diritto alla salute.
 Il film è prodotto da  a.i.e.a. (ass. it. esposti amianto) e Medicina Democratica .

Ecco due degli official  teasers del documentario, alcuni sono ancora in fase di preparazione. Tutti i teasers già pubblicati possono essere visionati su questo blog nel link del nostro canale youtube sulla barra laterale destra del blog 





RESISTERE RESISTERE RESISTERE


martedì 30 dicembre 2014

CONSIGLI DI QUARTIERE

 Consigli di Quartiere:si grazie!

Giovanni Giuranna attraverso il suo blog "La scommessa" ed in qualità di consigliere comunale della lista civica "Insieme per cambiare"affronta lo spinoso tema delle sedi di quartiere inutilizzate .
Lo svuotamento dei 7 consigli di quartiere è iniziato qualche anno fa ed attualmente vede questi luoghi, creati un tempo per dar voce alle problematiche delle varie zone, completamente abbandonati.
Il rilancio seppur non semplice potrebbe essere attuato con la costituzione di Comitati-cittadini eletti dagli abitanti dei singoli quartieri che possano dar voce a tutti e che abbiano un canale preferenziale nel ricevere risposte piu' immediate dall'amministrazione comunale.
Un altro modo per far rivivere le sedi potrebbe essere quello di renderlo uno spazio esclusivamente "associativo" ovvero destinarlo all'uso  delle associazioni per la creazione di eventi culturali  sul territorio.
Vi  sarebbero diversi modi atti ad un utilizzo collettivo piuttosto che  mantenere questi luoghi chiusi per poi pensare addirittura a una vendita degli stessi. Cio' non gioverebbe ad una città che ormai risulta vuota di spazi nonostante un numero di abitanti in crescita.


AUGURI DI BUON ANNO

BUONE FESTE E BUON 2015 DI LOTTA

auguriprcCarissimi compagni/e,
abbiamo alle spalle un anno politico impegnativo che ci ha coinvolto molto, con grandi sforzi politici della federazione e dei circoli. Un lavoro articolato che ci ha visto protagonisti, pur con pochi mezzi economici a disposizione, nelle elezioni europee, nella costruzione di momenti di lavoro unitario nel mondo del lavoro, nella sinistra dei comitati dell’Altra Europa, nelle battaglie antifasciste, nella sinistra sociale e politica milanese, per la nascita della città metropolitana e per affermare politiche di sinistra nel governo della città di Milano e nei comuni della provincia.
Vogliamo ringraziare tutti i compagni e compagne e augurare a tutti voi e alle vostre famiglie, un caldo augurio di buone feste e di felice anno nuovo. Ci auguriamo che il 2015 possa rappresentare nel nostro paese l’anno della svolta politica e sociale.
La Segreteria Provinciale di Rifondazione Comunista

JOBS ACT: IN ARRIVO NUOVE “SEMPLIFICAZIONI” ALLE NORME SU SALUTE E SICUREZZA




Pubblichiamo una lettera di  Marco Spezia ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro di Medicina Democratica - Progetto “Sicurezza sul lavoro - Know your rights!” -in merito alle nuove "semplificazioni" delle norme su salute e sicurezza previste dal Job Acts:

Riporto a seguire un breve articolo del Quotidiano giuridico Studio Cataldi sull’entrata in vigore della Legge n. 183/2014 (“Jobs Act”), che riassume (in maniera fin troppo sintetica) il contenuto della Legge.
Pregio dell’articolo è che riporta il testo della Legge, come approvata da Senato e Camera e come pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Ricordo che ad oggi il Governo, in forza della delega contenuta nel Jobs Act, ha già approvato due decreti:
-         quello relativo al cosiddetto “contratto a tutele crescenti” (che di fatto cancella l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori) “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo  indeterminato a tutele crescenti”, scaricabile all’indirizzo:
-         quello relativo alla nuova disciplina degli ammortizzatori sociali “Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)”, scaricabile all’indirizzo:

Oltre a tali decreti e a quelli che seguiranno con l’intento nemmeno troppo nascosto della riduzione dei diritti al/sul lavoro, di cui si è ampiamente parlato in vari ambiti, metto in evidenza, perché tocca direttamente il tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il comma 5 della Legge 183/2014, il quale prevede l’emanazione da parte del Governo (a seguito della delega contenuta nella Legge) di “uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese” con l’obiettivo di “conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure [...] in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”.

Per ora il Jobs Act non entra nel merito di quali saranno le “disposizioni di semplificazione e razionalizzazione, rimandando ovviamente ai decreti attuativi. Il comma 6 della Legge, esemplificando i “principi e criteri direttivi” di attuazione della delega di cui al comma 5, non specifica infatti come il governo intende procedere in tal senso.
Colpisce comunque la lettera f) del comma 6 che parla di revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale”.
E’ facile immaginarsi la solita diminuzione generalizzata dell’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigenti del D.Lgs.81/08, sulla scorta di quanto già fatto dal governo Berlusconi con il D.Lgs.106/09.
Appare poi del tutto contrario a ogni intento di repressione dei mancati adempimenti alle norme il concetto di “valorizzazione degli istituti di tipo premiale”, secondo il quale, molto probabilmente non si farà nulla di più per sanzionare i reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro, ma si introdurranno “premi” per le aziende conformi alla normativa, come se rispettare la legge non fosse un obbligo di legge, ma un comportamento virtuoso.

In mancanza di ulteriori indicazioni, va ricordato che nel passato le “semplificazioni” in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, hanno sempre comportato una notevole riduzione di tale tutela. E’ quindi facile immaginare quali saranno i contenuti dei decreti governativi: meno tutele per i lavoratori e più libertà per le aziende di ridurre la salvaguardia su salute e sicurezza.

Il Jobs Act rilancia poi in maniera decisa la volontà di creare un ente unico per le attività ispettive, quando alla lettera l) del comma 7 prevede la “razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale”.

Anche in questo caso mancano ulteriori indicazioni di dettaglio, per cui occorrerà attendere i decreti legislativi per poter giudicare l’effetto dell’accorpamento delle attività ispettive all’interno o sotto il controllo di un’unica “agenzia”.
E’ indicativo comunque che già fin d’ora non si preveda un potenziamento degli organici degli enti ispettivi (“senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili”).
Visto poi l’aria che tira in molte Aziende Sanitarie Locali e Ispettorati del Lavoro, è ragionevole aspettarsi una centralizzazione delle attività ispettive con lo scopo di togliere quel poco di autonomia decisionale lasciata oggi agli ispettori dell’ASL o dell’Ispettorato, al fine di ammorbidire i controlli e ridurre i “fastidi” per le aziende non a norma.

Marco Spezia

* * * * *

Da Quotidiano giuridico Studio Cataldi

Superando polemiche, dissensi, voti di fiducia e scioperi generali, il Jobs Act, da oggi, è ufficialmente in vigore.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 290 del 15/12/14), la Legge n. 183/2014, fortemente voluta dal premier Renzi e dal ministro Poletti, ha compiuto definitivamente il suo travagliato iter parlamentare, iniziato con l’approvazione del Senato nel mese di ottobre e concluso, dopo il difficoltoso cammino a Montecitorio, con il secondo passaggio a Palazzo Madama, reso “soft” dalla fiducia, il 4 dicembre scorso.
Il Jobs Act che vede la luce oggi è, tuttavia, solo un “contenitore” vuoto che andrà colmato nei prossimi mesi con l’attuazione dei Decreti delegati sui quali l’esecutivo è già al lavoro per rendere effettiva la riforma a partire dal prossimo anno.
Dall’articolo 18 ai contratti a tutele crescenti, passando per la maternità “universale” e l’Agenzia per l’occupazione, di seguito le principali novità che saranno oggetto dei Decreti attuativi, riformando in modo incisivo il mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese.

LICENZIAMENTI
La modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che ha catalizzato almeno l’80% dei dissensi sul Jobs Act, esclude il diritto di reintegro nel posto di lavoro per i licenziamenti aventi causa economica (già in parte operato dalla riforma Fornero), legittimando soltanto un indennizzo per quelli illegittimi, crescente in base all’anzianità e per chi rinuncia ad avviare un contenzioso con l’azienda datrice. Rimangono invariati invece il reintegro per i motivi discriminatori e per alcune fattispecie di licenziamenti ingiusti per cause disciplinari.
Sarà il Decreto attuativo, previsto per i primi mesi dell’anno (insieme alla regolamentazione dei contratti di assunzione) a definire i casi di reintegro per i motivi disciplinari e a fornire le istruzioni per il calcolo degli indennizzi in tutte le altre ipotesi.

CONTRATTI
La disciplina del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti sarà oggetto del primo provvedimento attuativo collegato al Jobs Act.
La forma contrattuale, che prevede tutele, appunto, crescenti, in base all’anzianità di servizio, verrà estesa a tutte le nuove assunzioni con l’obiettivo di sostituire le molteplici tipologie oggi esistenti e soprattutto le collaborazioni precarie (cocopro, tempo determinato e contratti atipici), grazie anche agli incentivi contributivi triennali previsti per le aziende dalla Legge di Stabilità.
Nello stesso Decreto attuativo verranno specificate le procedure di modifica dell’articolo 13 dello Stato dei lavoratori che tutela gli avanzamenti di carriera e la professionalità.
Sarà reso, in sostanza, più semplice lo spostamento dei dipendenti da una mansione all’altra e il “demansionamento” nei casi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione aziendale.

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Altro capitolo controverso del Jobs Act, gli ammortizzatori sociali saranno oggetto di Decreto attuativo ad hoc, sulla base dei pilastri fissati dalla legge delega.
In particolare, dovrebbe verificarsi l’unificazione delle indennità di disoccupazione ASPI (Assicurazione Sociale Per l'Impiego) e Mini ASPI, con l’introduzione della nuova NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale Per l’Impiego), un sussidio di disoccupazione universale esteso, per la prima volta, anche ai lavoratori con contratti di collaborazione a progetto.
Il fine è quello di assicurare un sistema valido per tutti i lavoratori, razionalizzando le forme di tutela esistenti e differenziando gli strumenti di intervento da applicare nei casi di disoccupazione involontaria (ASPI) da quelli da utilizzare in costanza del rapporto di lavoro (Cassa integrazione).

MATERNITA’
Il Decreto attuativo in materia vedrà il Governo impegnato ad introdurre l’indennità di maternità “universale” che verrà estesa anche alle madri lavoratrici con contratti precari.
Prevista, inoltre, la promozione del telelavoro e di strumenti che permettano di conciliare i tempi di vita e di lavoro, oltre a forme di incentivazione per la cessione di ferie tra i dipendenti nei casi di necessità e per l’assistenza ai minori in determinate condizioni di salute.

POLITICHE ATTIVE
L’ossatura della delega in materia di politiche attive e servizi per il lavoro del Jobs Act è costituita dall’istituzione dell’Agenzia Nazionale per l’Occupazione, con compiti gestionali nell’ambito dei servizi per l’impiego, destinata a favorire l’incontro di domanda e offerta, assicurando oltre a valide proposte lavorative, anche la fruizione di tirocini, apprendistati.
Con obiettivi di razionalizzazione e semplificazione della normativa, si procederà quindi al riordino degli enti operanti nel settore e al rafforzamento dei servizi offerti, attraverso sostegni all’imprenditoria e all’occupazione, incentivando la sinergia tra il pubblico e il privato.

CONTROLLI A DISTANZA
In arrivo anche nuove regole per il monitoraggio delle attività produttive, con la previsione di
controlli a distanza e dispositivi elettronici (come le telecamere) sui luoghi di lavoro.

16/12/14
Marina Crisafi

* * * * *

Ecco il testo Pubblicato in Gazzetta del Jobs Act:

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 (“Jobs Act”)

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
(Testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15/12/14)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente Della Repubblica Promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione Sociale Per l'Impiego (ASPI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASPI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASPI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).

3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata “Agenzia”, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASPI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all' autoimprenditorialità;
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;
l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).

7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo é delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo é delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;
i) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità.

10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, é assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

lunedì 29 dicembre 2014

Elezioni in Grecia

Crollo della borsa ed elezioni il 25 gennaio in Grecia.

 I titoli sconvolgenti di oggi che obbligano l'Europa a guardare cio' che accade in questo Paese.
VENCEREMOS! Cosi ha risposto in sostanza Alexis Tsipras al messaggio di Pablo Iglesias per la certa vittoria di SYRIZA nelle elezioni del 25 gennaio.
"Il 2015 sarà l'anno del cambio in Spagna e in Europa. Cominciamo dalla Grecia. Andiamo Alexis! Andiamo SYRIZA!", ha commentanto sul Twitter Parlo Iglesias.

"Vamos a ganar! We will win! Θα νικήσουμε!", ha risposto Alexis Tsipras pochi minuti dopo.

Settimana scorsa il nostro circolo ha incontrato personalmente Argyrios Argiris Panagopoulos strettissimo collaboratore di Alexis Tsipras. Risuonano ancora le accese parole di Argiris "imparate a costruire poi dopo a litigare"vero spunto per chi vuol iniziare una vera riunificazione a sinistra.
Un messaggio da prendere in seria considerazione poichè c'è bisogno anche da noi una  "Syriza"unita che sappia come dice Argyrios stare con la gente, per la gente senza i soliti argomenti populistici di cui possiamo fare a meno. Unire e costruire per poter dire basta a soprusi e incertezze.


Arnaldo Cambiaghi partigiano del nostro tempo

L'associazione di amicizia Italia-Cuba nasce a Milano grazie ad alcuni nuclei di operai dopo il tentativo di attacco degli Usa nel 1961. L'attività consisteva essenzialmente in un appoggio politico con conferenze ,dibattiti ed aiuti rivolti alla popolazione cubana.
Uno dei principali fondatori fu proprio Arnaldo Cambiaghi, giovanissimo operaio ,partigiano  responsabile della Federazione Braccianti CGIL.Nel 1992 durante un congresso battagliato  a Genova Cambiaghi divenne Presidente Nazionale raggiungendo l'eccellente risultato di nr. 90 circoli sparsi sulla penisola con ben 6000 tesserati.
Nonostante i suoi 45kg e gli innumerevoli malanni,Arnaldo è riuscito a creare nella sola Lombardia 18 circoli. Arnaldo Cambiaghi si spegne nel 2009 lasciando un enorme vuoto. La sua storia personale è un esempio di militanza comunista che inizia come partigiano nella guerra di Liberazione.
Oggi il circolo di Milano a lui dedicato è guidato dalla figura di Gianni Fossati che noi tutti abbiamo imparato a conoscere in diverse occasioni: dalle manifestazioni di piazza vicine ai lavoratori, al 25 aprile ,ai numerosi banchetti delle feste di rifondazione e non da poco agli odierni presidi antifascisti.
Gianni entra a far parte del circolo nel 1993 dopo esser rientrato da un viaggio a Cuba avendo la "fortuna" di lavorare su turni dedicando cosi' molte ore alla sezione e collaborando con numerosi compagni ad altrettanto numerose iniziative.Negli anni ha occupato cariche nel direttivo,nella segreteria e nel comitato di garanzia.
Gianni ha risposto calorosamente all'invito della nostra sezione padernese quando alla fine di novembre è stato presentato il rinnovo dei locali con relativo murales, partecipando attivamente e proponendo un inizio collaborativo interessante. Il circolo possiede anche una pagina facebook aggiornatissima dove giungono notizie da Cuba in tempo reale.
Arnaldo e Gianni esempi a cui far riferimento per impegno e capacità ovvero partigiani del nostro tempo
Nella foto Gianni Fossati  in azione con la rivista dell'Associazione "El Moncada"

Cambiamo l'Europa con Syriza e Tsipras


Paolo Ferrero - Da Renzi solo frasi vuote e demagogia


Il discorso di fine anno di Renzi è stato imbarazzante, il vuoto totale fatto solo di slogan nemmeno troppo efficaci ed originali. La domanda che sorge è: ma che sostanze usa? I problemi del paese scompaiono in una autoesaltazione un po' ridicola che fa invidia a quanto ci aveva abituato Berlusconi. Il tutto mentre il semestre europea da lui presieduto si conclude in un nulla di fatto. Nulla sulla disoccupazione, nulla sull'uscita dall'austerity, nulla di nulla. Della conferenza sull'occupazione che doveva aprire il semestre se ne sono perse le tracce. Renzi ha trasformato la politica in pura azione teatrale in cui la sceneggiata copre l'assenza di qualsiasi disegno che non sia l'attacco ai diritti dei lavoratori, al welfare, alla democrazia. L'unica soluzione è mandarlo a casa, il più presto possibile, e con lui mandare a casa le politiche di austerity che stanno trasformando il futuro in un incubo per il popolo italiano.

domenica 28 dicembre 2014

IL NATALE DEGLI ALTRI

Feste, cenoni,pranzi succulenti, regali , tutti noi siamo stati investiti come ogni anno in questo vortice che anche se in minore entità ci coinvolge. Quanti di noi si sono soffermati un solo attimo a pensare che esiste anche chi non "puo'"permettersi nemmeno una cena ma è costretto a elemosinare un semplice pasto?
Il nostro territorio padernese non è esente da questo tipo di problematiche soprattutto sono presenti gravi situazioni come quelle degli ex-lavoratori Eureco.E' stato anche costituito un Comitato che ha cercato in tutti questi anni di aiutare e sostenere anche umanamente i lavoratori in questione.Il Comitato a sostegno degli lavoratori e dei familiari Eureco si è costituito successivamente al terribile dramma dell'incendio Eureco il giorno 4 novembre 2010 dove hanno perso la vita 4 lavoratori e 3 son rimasti feriti-
Il proprietario dell'azienda condannato a 5 anni in primo grado è tranquillamente libero e continua a gestire aziende(Simas - Getrame) senza rispettare una sentenza che gli impedisce di farlo e lo obbliga ai doverosi risarcimenti per i danni provocati.Assieme a lui anche le assicurazioni che appellandosi ad assurdi cavilli si rifiutano di risarcire.

La perdita del posto di lavoro, la continua ricerca di una collocazione che non avviene, pone gli ex lavoratori in drammatiche situazioni come la difficoltà nel saldare affitti e quant'altro.
Il Comitato si appella nuovamente a tutta la cittadinanza chiedendo di non abbandonare questi ex lavoratori in difficoltà estrema , poichè "gli altri" ricordiamolo siamo sempre noi.




Ernesto Che Guevara


71° Anniversario dell'uccisione dei Fratelli Cervi

28 dicembre 1943 - 28 dicembre 2014
AI FRATELLI CERVI, ALLA LORO ITALIA
di Salvatore Quasimodo
In tutta la terra ridono uomini vili,
principi, poeti, che ripetono il mondo
di sogni, saggi di malizia e ladri
di sapienza. Anche nella mia patria ridono
sulla pietà, sul cuore paziente, la solitaria
malinconia dei poveri. E la mia terra è bella
d’uomini e d’alberi, di martirio, di figure
di pietra e di colore, d’antiche meditazioni.
Gli stranieri vi battono con dita di mercanti
il petto dei santi, le reliquie d’amore,
bevono vino e incenso alla forte luna
delle rive, su chitarre di re accordano
canti di vulcani. Da anni e anni
vi entrano in armi, scivolano dalle valli
lungo le pianure con gli animali e i fiumi.
Nella notte dolcissima Polifemo piange
qui ancora il suo occhio spento dal navigante
dell’isola lontana. E il ramo d’ulivo è sempre ardente.
Anche qui dividono i sogni la natura,
vestono la morte, e ridono, i nemici
familiari. Alcuni erano con me nel tempo
dei versi d’amore e solitudine, nei confusi
dolori di lente macine e di lacrime.
Nel mio cuore finì la loro storia
quando caddero gli alberi e le mura
tra furie e lamenti fraterni nella città lombarda.
Ma io scrivo ancora parole d’amore,
e anche questa è una lettera d’amore
alla mia terra. Scrivo ai fratelli Cervi,
non alle sette stelle dell’Orsa; ai sette emiliani
dei campi. Avevano nel cuore pochi libri,
morirono tirando dadi d’amore nel silenzio.
Non sapevano soldati, filosofi, poeti,
di questo umanesimo di razza contadina.
L’amore, la morte, in una fossa di nebbia appena fonda.
Ogni terra vorrebbe i vostri nomi di forza, di pudore,
non per memoria, ma per i giorni che strisciano
tardi di storia, rapidi di macchine di sangue.